Art. 13.
(Collegio dei revisori dei conti).

      1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo triennio. Esso può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
      3. Il collegio dei revisori dei conti:

          a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;

          b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo.